Le manifestazioni a premio – 1 l’inquadramento e la contabilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/07/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/07/2023
Le manifestazioni a premio sono promesse di premi al pubblico, in base all’impegno contrattuale, impresa deve stanziare un apposito fondo, di importo tale da coprire i costi che ritiene di dover sostenere
Le manifestazioni a premio sono promesse di premi al pubblico da parte di produttori e rivenditori di beni e servizi, finalizzate a stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l'immagine aziendale e gratificare i consumatori.
A promuoverle possono anche essere imprese straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972).
Il concorso e l’operazione può svolgersi anche in associazione tra più imprese, ove ciascuna promuove con la stessa iniziativa i propri beni o servizi.Il termine massimo di durata di un'operazione a premio è di 5 anni, decorrenti dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all'iniziativa) con termine il giorno in cui viene richiesto il premio.
Da un punto di vista civilistico, si tratta di promesse al pubblico, con conseguente natura di atto unilaterale non recettizio, che impegna il promittente a eseguire la prestazione promessa nel momento in cui la volontà viene esternata e raggiunge il pubblico.
Possono realizzarsi sotto forma di concorsi o di operazioni a premio, la cui disciplina specifica è contenuta nel “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”, emanato con Dpr n. 430/2001.
Nei concorsi a premio, diversamente dalle operazioni, non tutti i concorrenti possono ottenere il premio, ma la vincita è destinata solo ad un numero predefinito di partecipanti.
In particolare, nei concorsi l’attribuzione del premio può dipendere dalla sorte, da un software di assegnazione, dall’abilità dei concorrenti o dalla velocità di adempimento eccetera (ad esempio, un’azienda che opera nel ramo della cosmesi e prodotti di bellezza, al fine di incentivare la vendita di alcuni prodotti, mette in palio 10 consolle da gioco da assegnare ai consumatori che troveranno nella scatola dei prodotti – creme per la pelle – una scheda che riporta la scritta “hai vinto”). I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione dei vincitori.
L’articolo 2 del regolamento definisce, infatti, i concorsi a premio come manifestazioni pubblicitarie, in cui l’attribuzione dei premi offerti, a uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende solo:
- dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte
- da qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi
- dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati a esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o a eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni
- dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
Invece, le operazioni a premio (disciplinate dall’articolo 3 dello stesso regolamento) sono manifestazioni pubblicitarie caratterizzate da:
- offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico (ad esempio, raccolta punti per ottenere un omaggio – si pensi alla raccolta punti delle merendine, attraverso la quale il consumatore ottiene un gadget completando delle schede con i punti contenuti in ogni confezione di merendine)
- offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio, prescindendo dal numero di beni o servizi acquistati – ne basta uno – e quindi senza raccolta punti o prove d’acquisto (ad esempio un’azienda di arredamento che regala un viaggio in caso di acquisto dell’intero arredamento per la casa). In tale ultimo caso il premio assume la veste di un vero e proprio regalo o omaggio.
Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionali, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d’acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’Iva. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. In tali ipotesi, vedremo che la disciplina fiscale subisce alcune deroghe.
In tutti i casi, non rileva se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente del prodotto o servizio promozionato.
Dalla definizione delle caratteristiche dei concorsi e operazioni a premio, ne consegue che non sono considerate manifestazioni a premio:
- i concorsi letterari, artistici e scientifici
- le manifestazioni sportive
- i giochi-spettacolo radio-televisivi
- gli sconti di prezzo
- il regalo di quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato (ad esempio, promozione 3x2)
- gli omaggi di modico valore
- le donazioni a enti e fondazioni.
Per tali operazioni si applicheranno, pertanto, regole fiscali diverse.
Indietro