Le manifestazioni a premio - 2 - L'IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/07/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/07/2023
Per i beni soggetti all’imposta necessario determinare la destinazione degli stessi beni o servizi
Regole IVA per soggetto che organizza il concorso, ovvero l’operazione a premio, si distinguono due tipologie di acquisti da parte del promotore:
- quelli di beni soggetti a Iva;
- quelli di beni non soggetti a Iva.
Nel primo caso, il promotore non può detrarre l’Iva sull’acquisto dei beni o servizi offerti in premio, poiché l’attribuzione del premio non costituisce cessione di bene o prestazione di servizio, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, comma 3, lettera m), Dpr n. 633/1972.
Quindi, l’Iva a monte non risulta detraibile (articolo 19 comma 2 dello stesso decreto Iva “ ..in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto dei beni oggetto del premio…).
Il contribuente che acquista beni destinati a manifestazioni a premio (sia concorsi che operazioni) non detrae l'IVA sui predetti acquisti. L’Iva non detratta diventa quindi un costo a carico dell’impresa promotrice e, come tale, deducibile dal reddito d’impresa.
Si precisa che l’indetraibilità dell’Iva va riferita esclusivamente ai beni costituenti i premi e non anche agli altri beni e servizi funzionali allo svolgimento della manifestazione, quali le spese di pubblicità, i compensi delle agenzie incaricate di organizzare la manifestazione, eccetera (articolo 5, legge n. 28/1999).
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