Le risposte ufficiali del Mef: ecco come cambiano i tributi locali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/02/2020


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Le risposte in tema di tributi locali a telefisco 2020


L’atto di accertamento esecutivo non interviene sulle disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi di pertinenza degli enti coinvolti dalla riforma e pertanto si conferma che solo le sanzioni sono riscosse in maniera frazionata ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 472/97.

La disciplina recante la riscossione dettata dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente gli enti di cui al comma 784 dell’articolo 1 vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali, nei quali non rientrano le Regioni.

Pertanto, la legge definisce in detta norma l’ambito applicativo delle disposizioni in questione e conseguentemente le stesse non si applicano alle Regioni.

Tale esclusione comprende anche le disposizioni contenute nei commi da 794 a 803, indicati nel quesito, poiché il rinvio effettuato dal successivo comma 804 non può che riferirsi alle ingiunzioni emesse dagli enti individuati dal citato comma 784.

pur in mancanza di un’espressa previsione normativa, il funzionario responsabile di cui al comma 793 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, svolge tutte le attività cui è deputato, indipendentemente dalla tipologia degli atti utilizzati per la riscossione coattiva.

L’intervento del Legislatore per l’anno 2020, in materia di riscossione delle entrate degli enti locali non ha innovato circa la disciplina delle notificazioni. Pertanto, si conferma che continuano ad applicarsi le regole già vigenti precedentemente l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 in materia di notificazioni, compresa quella prevista dal cosiddetto mini-testo unico della finanza locale di cui ai commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 296/06; commi peraltro espressamente richiamati per l’Imu nell’ambito della riforma attuata nella stessa legge di Bilancio.

Le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull’articolo 206 del Dlgs 285/92.

Pertanto, l’assenza di detto intervento comporta l’inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali.

Le disposizioni in materia di rateazione di cui ai commi 796 e seguenti (in particolare ai commi 796 e 797) dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che in assenza di un’apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l’ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Dalla lettura sistematica dei commi in questione, si evince che il Legislatore ha attribuito un’ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797.

Pertanto, i regolamenti previgenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio devono essere adeguati a tali condizioni e in particolare deve essere comunque salvaguardata la durata massima della rateazione in misura «non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01».

La legge di Bilancio 2020 prevede che in caso di riscossione coattiva possano essere addebitati al contribuente oneri di riscossione pari al 3% ovvero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un tetto massimo rispettivamente di 300 o 600 euro.

 

 

 

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