Le spese di acquisto del bene influenzano il «patent box»
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/05/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/05/2015 pag. 16
Classificazione:
Condizione necessaria per l’accesso al regime (articolo 1, commi 37-45 della legge 190/2014) è che i soggetti titolari di reddito d’impresa svolgano attività di ricerca e sviluppo
anche mediante contratti stipulati con soggetti terzi, diversi da società del gruppo, e che tale attività sia finalizzata alla produzione di specifici beni immateriali dai quali derivino i redditi agevolabili.
Le linee guida Ocse hanno accolto il cosiddetto “nexus approach” in forza del quale i benefici fiscali riconosciuti ai redditi derivanti dai beni immateriali sono determinati in funzione delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi. In tal senso, la normativa domestica prevede che il reddito agevolabile è pari al reddito derivante dal bene immateriale moltiplicato per il rapporto tra costi “qualificati” e costi complessivi. Indicati con A i costi per l’attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente e/o affidata a terzi indipendenti (costi qualificati) e con B i .
Le linee guida Ocse hanno accolto il cosiddetto “nexus approach” in forza del quale i benefici fiscali riconosciuti ai redditi derivanti dai beni immateriali sono determinati in funzione delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi. In tal senso, la normativa domestica prevede che il reddito agevolabile è pari al reddito derivante dal bene immateriale moltiplicato per il rapporto tra costi “qualificati” e costi complessivi. Indicati con A i costi per l’attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente e/o affidata a terzi indipendenti (costi qualificati) e con B i .
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