Le Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità abbattono il reddito

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/07/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 09/07/2020

disabiledisabili


Classificazione:

img_report

Non la detrazione del 19% ma una diminuzione dell'imponibile fiscale, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR vanno indicate nel rigo Rigo E25


Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79).

I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Tipologia di spesa ammessa

Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza specifica.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

− al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

− al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

− al personale con la qualifica di educatore professionale;

− al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti) ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2).

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività cosiddette di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).

Non sono deducibili:

− le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2);

− le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il 209 dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;

− le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Limite di deducibilità

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 2.1).

 

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro