Leasing abitativo: limiti temporali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/11/2018

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 14/11/2018


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L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020


La legge di stabilità 2016 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 1, commi 82 e seguenti, legge 208/2015).

Tra queste, è prevista una detrazione Irpef del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale) derivanti, appunto, da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da coloro che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa (articolo 15, comma 1, lettere i-sexies.1 e i-sexies.2, Tuir).

L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 e opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (articolo 1, comma 84, legge 208/2015).

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