Legge di bilancio 2021 Più tempo per coprire le perdite 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/01/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2021


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Il termine entro il quale le perdite devono risultare diminuite a meno di un terzo del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo


Il codice civile disciplina i casi in cui la perdita d’esercizio, dopo aver assorbito tutte le riserve, va a intaccare il capitale sociale nella misura di oltre un terzo.
Fino a tale limite, non vi è alcun obbligo legale e gli amministratori della società possono non prendere provvedimenti per il riassorbimento della perdita, riportandola a nuovo senza limiti di tempo.

Le regole civilistiche sono contenute negli articoli 2446 e 2447, per quanto attiene alle società per azioni, e negli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata.
In base a tali norme, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Qualora entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve diminuire il capitale in proporzione alle perdite accertate. In questa ipotesi, pertanto, nell’esercizio in cui si realizza la perdita non vi è l’obbligo di ripianamento; la copertura obbligatoria scatta nell’esercizio successivo.

Diverso è il caso in cui, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo risulti al di sotto del minimo legale (50mila euro per le Spa e 10mila euro per le Srl). In tale circostanza, è onere dell’assemblea deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso o, alternativamente, la trasformazione della società. La riduzione del capitale al disotto delle soglie minime rappresenta inoltre causa di scioglimento delle società (articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile).

Le deroghe del Bilancio 2021
Nella fase di crisi societaria dovuta dall’emergenza Coronavirus, l’articolo 6 del Dl n. 23/2000 (il decreto “Liquidità”), opportunamente modificato dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, legge n. 178/2020), prevede un termine più ampio per la copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
In deroga alle suindicate regole civilistiche, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
 
La scadenza è stata allungata anche per l’ipotesi più grave di erosione del minimo legale. L'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore alla soglia minima, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino alla data di approvazione del bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
 
In tutti i casi, le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La norma si riferisce agli esercizi “in corso” al 31 dicembre 2020, quindi anche alle società con esercizio “a cavallo” di tale data.

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