Legge di Bilancio 2022 ulteriori chiarimenti con la circolare 9
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/04/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/04/2022
Tra gli argomenti, il nuovo bonus affitto per i giovani, la proroga dei bonus edilizi e la stabilizzazione del limite per le compensazioni dei crediti
Con la circolare n. 9 del 1° aprile 2022, l’Agenzia torna a occuparsi delle novità fiscali introdotte con la legge di bilancio, la n. 234/2021, fornendo ulteriori chiarimenti interpretativi.
In particolare, analizza le novità introdotte in materia di imposte dirette (alcune mere proroghe di norme già esistenti) e la norma sulla stabilizzazione a regime del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili.
Nello specifico, la circolare in esame si occupa:
- della proroga dell’esenzione fino al 31 dicembre 2022, ai fini Irpef e addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola (comma 25)
- del mantenimento fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili – articoli 14 e 16, Dl n. 63/2013 – (comma 37)
- del rinvio al 31 dicembre 2024, del bonus verde – articolo 1, comma 12, legge n. 205/2017 – (comma 38)
- della proroga, a tutto il 2022, della detrazione relativa al bonus facciate – articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019, con percentuale ridotta dal 90 al 60% (comma 39)
- del bonus affitto per i giovani, riconosciuto – come detrazione Irpef dall’anno d’imposta 2022 – a favore dei giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazioneavente a oggetto una unità immobiliare o una sua porzioneda destinare a propria residenza (comma 155)
- delle disposizioni finalizzate a sostenere lo sport (commi da 185 a 190), attraverso misure volte a esentare, dall’Ires e dall’Irap delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale, nonché a riconoscere, per l’anno 2022, a favore dei titolari di reddito d’impresa, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (sport bonus)
- della proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione, ai fini Irpef e Ires, dei redditi di fabbricati ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (comma 456)
- dell’estensione del perimetro di esercizio dell’opzione congiunta per il regime agevolato delle società (costituite in forma di società per azioni) di investimento immobiliare quotate in borsa (Siiq) che svolgono, in via prevalente, l’attività di locazione immobiliare, in base al quale il reddito derivante da tale attività è esente da imposizione sia ai fini Ires sia ai fini Irap (comma 718)
- dell’allargamento ai ricercatori e ai docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli” (articolo 5, Dl n. 34/2019 – il decreto Crescita). La disposizione in esame introduce anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 – così come già previsto, per i lavoratori impatriati, dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 – la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria (comma 763). Per completezza, con riferimento alle modalità di esercizio dell’opzione, la circolare rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022 (vedi articolo “Ricercatori rientrati prima del 2020, le regole per il regime di favore”)
- dell’estensione del trattamento fiscale agevolato dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del Tuir – riguardante, tra gli altri, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – anche a quelli erogati dagli enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006)
- della stabilizzazione a regime, nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2022, del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72).
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