Legge di bilancio per il 2019: nasce il tax credit per le edicole
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/01/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/01/2019
Il bonus parametrato a IMU, Tasi, Cosap e Tari per i locali in cui è svolta l’attività, a eventuali spese di locazione e altre, individuate con successivo Dpcm
Previsto un nuovo credito d’imposta, spettante, per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).
L’agevolazione è estesa anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (ad esempio: le rivendite di generi di monopolio; le rivendite di carburanti e oli minerali; i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; i centri commerciali; le librerie con superficie di almeno 120 mq).
Il bonus è riconosciuto, a ciascun esercente, nella misura massima di 2mila euro e, comunque, tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie a esso destinate: 13 milioni di euro per l’anno corrente, 17 milioni per il 2020.
L’entità del beneficio è parametrata:
- agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari per i locali in cui è svolta l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici al dettaglio
- alle eventuali spese di locazione
- ad altre spese individuate con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, stabilendo anche le disposizioni applicative per il monitoraggio e il rispetto dei vincoli di spesa previsti.
Il credito d’imposta potrà essere fruito entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
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