L’energia rientra nel reddito agrario

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/05/2015

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/05/2015 pag. 38


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La tassazione catastale della produzione di energia elettrica in agricoltura è legittima non essendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 423 della legge 266/2005

Si tratta della disposizione di legge che prevede la tassazione in base al reddito agrario dell’attività di produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche; questa attività è considerata agricola connessa e rientrante nel reddito agrario. Dall’anno 2014, per effetto dell’articolo 22 del Dl 66/2014, pur mantenendo la natura agricola, questa attività è esclusa dal reddito agrario, ma il reddito può essere determinato forfetariamente applicando la percentuale del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’Iva, al netto della tariffa incentivante e di una franchigia. Corte costituzionale con la sentenza 66/2015.
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