Lettera d’intento formalmente valida, la responsabilità non è esclusa
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/10/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2026
La giurisprudenza ci vuole gendarmi.
L’operatore economico che vende non può applicare la non imponibilità ex art. 8c quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode Iva.
Con decisione del 1° ottobre 2026, n. 26019, la Suprema Corte è tornata ad affermare il principio secondo cui la non imponibilità delle cessioni all’esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali non può essere subordinata alla sola formale dichiarazione d’intento ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo, in tale ipotesi, che il contribuente cedente dimostri l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta del cessionario”.
I giudici di legittimità inoltre precisano che “l’operatore economico non può beneficiare del regime favorevole quando sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza dell’operatore avveduto, che l’operazione si inseriva in una frode Iva”.
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