Lettere d’intento in cerca della procedura corretta

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/12/2019

Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/12/2019


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In attesa delle istruzioni è consigliabile seguire il percorso attuale


In questi ultimi giorni del 2019, gli esportatori abituali si stanno domandando come devono gestire l’invio delle lettere d’intento ai propri fornitori per poter ricevere da questi le fatture non imponibili, in continuità anche per le prime forniture del 2020.

Con il decreto 34/2019 sono state introdotte dal 1° gennaio 2020 delle modifiche alle procedure che l’esportatore abituale e il suo fornitore devono rispettare, circa le lettere d’intento (articolo 12-septies, inserito dalla legge 58).

 

Fino al 31 dicembre 2019, l’esportatore abituale deve:

  • numerare la dichiarazione d’intento emessa e annotandola entro 15 giorni in un apposito registro;
  • trasmetterla telematicamente alle Entrate;
  • consegnare la dichiarazione d’intento (la prima pagina) completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore.

Il fornitore dopo aver controllato telematicamente l'utenticità della dichiarazione d'intento, può emettere la fattura in regime di non imponibilità previa annotazione in un apposito registro entro 15 giorni dal loro ricevimento.

Dal 2020 la procedura è quella descritta nel precedente report.

Non è chiaro, però, come il fornitore possa venire a conoscenza della lettera di intento dell’esportatore, visto che non è più necessario inviargliela.

Circa la mancanza del provvedimento attuativo l'autore con la formula del dubbio ipotizza che in assenza delle modalità operative non si possa dare attuazione alle nuove disposizioni e, pertanto, dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) continuare a operare le vecchie disposizioni.

Ipotizzando invece l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1 gennaio 2020, i dubbi vanno sulle modalità di compilazione della fatturazione elettronica, in quale campo annotare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

L'autore auspica al più presto indicazioni ufficiali.

A parte altro articolo di R. Rizzardi il quale precisa che Il riscontro sul sito dell’Agenzia deve essere eseguito prima di «effettuare» le operazioni. Così dice l’atto parlamentare e pertanto la dichiarazione di intento deve essere riscontrata prima della consegna dei beni, non essendo regolare la verifica eseguita tra la data di consegna e la data di fatturazione.

 

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