Lettiere vegetali per animali domestici con Iva al 10%

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/04/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2019


Classificazione:

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Aliquota agevolata solo in base all’esatto accertamento tecnico del prodotto che ne acclari la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali


Una società, che esercita attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di lettiere di origine vegetale per animali domestici, chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alla cessione ai suoi prodotti.
In proposito, riferisce di aver già ricevuto un’informazione tariffaria vincolante (Itv) dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha classificato la merce alla sottovoce doganale “Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce) 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, - di altri cereali – altri”.
Su questa base, la società istante ritiene di poter applicare alle vendite delle lettiere (vd 1104298900), l’aliquota Iva agevolata del 10% di cui alla Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
 
Parere dell’Agenzia delle entrate
Pur riconoscendo all’interpellante la corretta applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, con la risposta n. 105/2019, l’Agenzia delle entrate individua presupposti diversi sui quali si fonda il diritto all’imposta ridotta.
Infatti, precisa l’Amministrazione, la circolare 32/2010, ha chiarito che “agli effetti della corretta applicazione della aliquota Iva” occorre “procedere preliminarmente a un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali”.
L’utilizzo dell’Informazione tariffaria vincolante come “surrogato” dell’accertamento tecnico, pertanto, non soddisfa la prescrizione della circolare, perché rappresenterebbe un uso improprio di un istituto doganale specificamente previsto dal legislatore comunitario per finalità diverse.
 
La società istante ha dovuto, quindi, integrare la documentazione producendo il prescritto parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tenuto conto anche della classificazione merceologica, che risulta conforme alla descrizione dei prodotti prevista al n. 28): “semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02)” della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, l’Agenzia delle entrate ritiene corretta l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle vendite di lettiere di origine vegetale per animali domestici.

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