L’imposta sui servizi digitali i codici tributo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/03/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2021
Versamento, tramite il modello di pagamento F24, della cosiddetta Digital Services Tax e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento
Istituiti, con la risoluzione n. 14 del 1° marzo 2021, i codici tributo per versare, tramite modello F24, l’imposta sui servizi digitali, cosiddetta DST - Digital Services Tax, che ha visto la luce con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018), gli eventuali interessi e sanzioni dovute in caso ravvedimento.
Il provvedimento del 15 gennaio 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate, recependo quanto stabilito dal Dl n. 3/2021, ha definito, al termine di una consultazione pubblica, le modalità applicative e di versamento.
A regime l’imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione della tassazione (quindi il 2020), il termine slitta di un mese e cioè al 16 marzo 2021.
I tre nuovi codici tributi sono:
- “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”
- “2701” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - interessi”
- “2702” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – sanzione”.
Il loro posto è nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza e delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Se il pagamento è effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo o dalla società designata dal gruppo, nella sezione “contribuente” del modello F24 dovranno essere indicati:
- nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto passivo
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
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