L’iperammortamento anche con interconnessione tardiva se giustificata

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/02/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2022


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La connessione può sì avvenire in un periodo successivo, ma non in uno “qualsiasi”. Il ritardo, deve essere causato da condizioni oggettive dimostrabili e non da scelte discrezionali


Risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, conferma quanto già precisato lo scorso 8 giugno con un’altra risposta, la n. 394/2021, fornita sulla base del parere tecnico reso dal ministero dello Sviluppo Economico.

I centri di lavoro verticale (macchine altamente tecnologiche, adatte a lavorazioni complesse) acquisiti in proprietà e mediante contratto di leasing nel 2018 e interconnessi nel 2021 non perdono la possibilità di fruire dell’iperammortamento (articolo 1, commi 9 e seguenti, legge n. 232/2016), che scatta proprio al momento dell’interconnessione.

Il ritardo, però, deve dipendere da condizioni oggettive debitamente documentate.

Era già stato precisato che nell’ipotesi di ritardo nell'interconnessione, l'agevolazione non viene meno, sempre ché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina Industria 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il beneficiario fruisce dell’agevolazione.

Quindi, anche in questo caso, l’Agenzia richiama la circolare n. 4/2017, redatta in tandem con il citato ministero, dove, tra l’altro, ha specificato che la fruizione dell'iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo è possibile iniziare a godere del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il godimento dell’agevolazione potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
 
In considerazione, poi, della sostanziale analogia del beneficio dell'iper e del superammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio, l’Agenzia aggiunge, che, alla situazione posta al suo vaglio, possono essere applicati anche gli ultimi chiarimenti resi con la circolare n. 9/2021. In tale documento di prassi, ha precisato che, sebbene le norme non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione devono essere acquisiti, sul punto tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/2017 e, in particolare, con l’accennata risposta n. 394/2021.
 
Pertanto, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'iperammortamento, ma determina lo slittamento in avanti del momento di fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma sia per i beni acquisiti in proprietà sia attraverso un contratto di leasing.
In questo caso, sempre con riferimento a quanto enunciato nella circolare n. 4/2017, la quota di iperammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (Dm 31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iperammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) superammortamento nei periodi d'imposta precedenti.

A parere dell’Agenzia, infine, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta. Questo perché la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive, che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

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