Lo spesometro «pesa» il deposito Iva

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/10/2017

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/10/2017 pag. 16


Classificazione:

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L’importazione di beni con introduzione in un deposito Iva possono seguire, ai fini dello spesometro, strade diverse a seconda se realizzate prima o dopo il 1° aprile 2017, in particolare se dopo tale data i beni formano oggetto di nuove operazioni interne o di trasformazione con incorporazione di beni nazionali.


Nel caso in cui l’importazione si concluda con l’introduzione del bene nel deposito Iva è necessario gestire l’operazione nei vari momenti, tenendo conto delle transazioni o operazioni intermedie che interessano i beni stessi.

Assenza di trasformazione e vendite: Chi introduce le merci, provvede poi ad estrarle direttamente senza trasformarle o venderle al momento dell’introduzione, annota la bolla doganale riportando l'importo non imponibile e la relativa norma art. 50-bis del Dl 331/1993.

Al momento dell’estrazione, si emette un autofattura (ex art. 17, comma 2, del Dpr 633/1972) registrando l’operazione in vendite e acquisti.

Per la comunicazine fatture, l’introduzione, comprenderà l’operazione tra le fatture ricevute, riporterà i dati identificativi del cedente estero e, quale codice della natura dell’operazione, indicherà il codice N2.


Poi all’estrazione, comprenderà l’autofattura, una sola volta, come fattura ricevuta indicando come natura il codice N6 compilando sia il campo imposta che il campo aliquota. Per quanto riguarda i dati identificativi si ritiene che, in questo caso, debba riportare i propri.

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