Lo stop alla cessione del credito non vale per i bonus già acquisiti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/09/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/09/2025
Il divieto è rivolto ai beneficiari delle detrazioni e non riguarda invece i crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale del cessionario che ha maturato il bonus con lo sconto in fattura
Risposta n. 240 del 15 settembre 2025.
Uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale, potrà cedere a sua volta i crediti d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).
Lo stop alle cessioni dei bonus edilizi, infatti, è rivolto ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39 del 2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario.
Indietro