LOCAZIONE CON TRIBUTI SULL'IMMOBILE A CARICO DEL CONDUTTORE INQUILINO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/08/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/08/2019
OK alla clausola contrattuale che attribuisce all'affittuario l'obbligo di farsi carico di ogni tributo relativo all'immobile affittato, tenendo conseguentemente "libero" il locatore
Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 6882 dell’8 marzo 2019.
È valido l'accordo contrattuale secondo cui nel corso dell’intera durata del contratto il conduttore si fa carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tra cui l’IMU, esonerando il locatore dagli stessi obblighi.
La decisione della Corte opta per il criterio oggettivo reputando, in primo luogo, che con la clausola negoziale prima trascritta le parti hanno inteso determinare il canone in due diverse componenti, rappresentate l'una dalla parte espressamente qualificata come tale e l’altra come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione sulla clausola di manleva qualificata come obbligo di rimborso.
In secondo luogo, i supremi giudici ritengono che tale clausola di manleva non viola gli elementi inderogabili dettati dal legislatore sulla locazione di beni ad uso non abitativo in quanto questo sono relativi soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell'avviamento e alla prelazione, “mentre l'ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori”.
Indietro