L’USCITA DEL SOCIO DALLA SOCIETÀ DI PERSONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/10/2017
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 09/10/2017
Le regole applicabili al recesso del socio della società di persone sono state chiarite con la risoluzione n. 64 del 25 febbraio 2008, con questa risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano gli effetti fiscali in capo alla società di persone e al socio che recede.
Nella risoluzione si parla di recesso ma l’interpretazione fornita è applicabile in tutti i casi in cui il socio fuoriesce dalla compagine sociale consensualmente o meno.
Nel prosieguo di questa trattazione utilizzeremo il termine “recesso” ma intendendo con questo anche le altre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio, per esempio, per esclusione o morte dello stesso.
Riepilogando il rapporto sociale si può interrompere per:
Recesso, Art. 2285 Art. 2500 ter Art. 2502
Per giusta causa, clausola statutaria, durata della società indeterminata o per tutta la vita del socio
Trasformazione in società di capitali, Fusione.
Esclusione, Art. 2286
Gravi inadempienze di legge o statutarie, interdizione o inabilitazione o condanna con interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa conferita in godimento dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
Morte Art. 2284
Salvo diversa disposizione statutaria e salvo accordo per proseguire l’attività fra soci ed eredi, se i superstiti non intendono sciogliere la società devono liquidare la quota agli eredi.
Naturalmente il rapporto sociale può essere interrotto per mutuo consenso delle parti.
Diritti del socio che recede
L’art. 2289 del codice civile recita:
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE
1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota
2. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento
3. Se vi sono operazioni in corso il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime
4. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270 (creditore particolare del socio), il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto
Situazione patrimoniale di recesso
La situazione patrimoniale di cui al sopraccitato art. 2289 del cc. si presenta come uno stato patrimoniale riferito alla data dello scioglimento del rapporto sociale, con attività e passività dell’azienda valutate a valori di mercato. Fra le attività figurerà anche l’eventuale valore dell’avviamento nonché degli eventuali utili o perdite derivanti dalle operazioni in corso.
Circa l’eventuale attribuzione al socio di quota degli utili in via di maturazione si dovrà tener conto che il carico fiscale nelle società di persone grava solamente sui soci esistenti alla fine dell’esercizio
Liquidazione della quota
Se la somma liquidata al socio corrispondesse esattamente al “costo fiscale della partecipazione”
costo della partecipazione = somma liquidata dalla società
non ci sarebbe alcun problema in capo al socio, in quanto non emergerebbe alcun plusvalore e quindi nessun reddito.
Normalmente però la somma liquidata al socio, è maggiore del costo fiscale della sua quota di partecipazione, questo per i plusvalori latenti e per l’avviamento.
Vedi anche documento FNC La valutazione della partecipazione del socio recedente nel link
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/785
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