MALATTIA: LA PRESTAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' E' CAUSA DI LICENZIAMENTO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 06/05/2009
Autore: Stanchi Andrea e Benzi Elisabetta Fonte: Guida al Lavoro nr. 19 del 08/05/2009 pag. 38
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che il dipendente in malattia deve adempiere ai doveri di cura.
Con la sentenza n. 9474 del 21/04/2009 la Cassazione afferma che lo svolgimento di altre attività lavorative o di attività ludiche da parte di un dipendente assente dal lavoro per malattia viola i doveri contrattuali di correttezza e buona fede, da cui derivano i doveri di cura e di non ritardata guarigione.
Inoltre lo svolgimento delle predette attività dimostra che l'inabilità temporanea al lavoro, qualora sussista, non è assoluta.
Inoltre lo svolgimento delle predette attività dimostra che l'inabilità temporanea al lavoro, qualora sussista, non è assoluta.
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