MATERASSO ORTOPEDICO DETRAIBILITA'

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/01/2018

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2018


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In linea generale, sono detraibili a titolo di spese sanitarie anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.


I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997).

Per beneficiare della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

La natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce).

Quindi, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) su cui è riportata solo l’indicazione “dispositivo medico” (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16).

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla ricordata circolare n. 20/E è allegato uno specifico elenco fornito dal ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per quelli compresi in questo elenco, come i materassi ortopedici, non è necessario verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è dotato di marcatura Ce. Invece, per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, per la detraibilità della spesa, occorre che il dispositivo riporti, oltre alla marcatura Ce, anche la conformità alle direttive europee 93/42/Cee, 90/385/Cee e 98/79/Ce e successive modifiche e integrazioni (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 32 e 33).

Oltre al documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico), per avere la detrazione dall’Irpef del 19% è necessario conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

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