MAXI O SUPER AMMORTAMENTO SU BENI IN LEASING

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/05/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/05/2019


Classificazione:

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Le modalità di calcolo sono commentate nella circolare n. 4/2017 e 23/2016.


La circolare 4/2017 punto 5.4.2 precisa che:

In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40 per cento (ndr. 30% per il 2018) spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Come evidenziato nella circolare n. 17/E del 25 maggio 2013, ai fini dell'individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario dettato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing. Ciò vale anche per i soggetti IAS adopter, che calcolano la maggiorazione sulla quota capitale dei "canoni di leasing" risultanti dal contratto, nonostante il fatto che in bilancio questi soggetti, in ossequio al metodo finanziario, deducano "ammortamenti".

Qui di seguito si riporta un esempio che illustra le modalità di fruizione della maggiorazione nel caso in cui la durata contrattuale sia uguale alla durata minima fiscale (per approfondimenti relativi alle ipotesi in cui la durata contrattuale sia diversa dalla durata minima fiscale si rinvia agli esempi 7 e 8 riportati nel paragrafo 4.2 della circolare n. 23/E del 2016).

 

Esempio 5

Si ipotizzi il seguente caso.

Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2017;

- durata: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);

- canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;

- prezzo di riscatto (1° gennaio 2019): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone "aggiuntivo" annuo pari ad euro 1.800 (3.600 / 2).

Si avrà la seguente situazione:

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 2 esercizi) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico;

- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) secondo i criteri esposti nel paragrafo 5.4.1.

 

Analogamente a quanto affermato in relazione alla cessione dei beni acquisiti in proprietà, si ricorda che, qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente; le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto).

E' il caso, infine, di rilevare che, nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di "restituzione" da parte dell'utilizzatore in quanto la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

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