Modello Redditi SC 2022 LE MODIFICHE AL QUADRO RS
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/03/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/03/2022
In primo piano l’Ace innovativa prevista dal decreto Sostegni-bis che concede, per il solo 2021, un bonus del 15% sugli incrementi - Patent box - bonus edilizi
Patent box
In tema del nuovo patent box, i contribuenti che hanno optato o comunicato l’adesione nel quadro OP sono tenuti a compilare il prospetto del quadro RS dedicato (righi da RS530 a RS532).
Il prospetto vuole raccogliere i dati sulla classificazione dei beni separatamente: in software protetto da copyright (rigo RS530), brevetti industriali (RS531), disegni e modelli (RS532), che siano utilizzati dai contribuenti che hanno optato per il regime direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110% dei relativi costi nel quadro RF.
In particolare, è necessario suddividere i costi per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, agli ammortamenti delle proprie attrezzature e ad altri costi, mentre per le spese sostenute per finanziare progetti esterni (extra-muros) è necessario indicare il codice fiscale del fornitore.
Va precisato anche che, tra le modifiche al patent box, ove in uno o più periodi di imposta, le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle prima indicate (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La nuova disciplina esclude l’applicazione della maggiorazione prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene tale titolo (nuovo comma 10-bis, articolo 1, Dl n. 146/2021, introdotto dalla lettera e), comma 10, articolo 1 della legge di bilancio 2022).
Riqualificazione energetica bonus edilizi
La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 37) ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per usufruire della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus, commi 1 e 2, articolo 14, Dl n. 63/2013).
L’agevolazione, ricordiamo, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti (una detrazione da ripartire in 10 rate annuali di pari importo).
La disposizione proroga sempre al 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro) nonché la detrazione nella misura del 50% per le spese relative all'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro (articolo 14, comma 2-bis, articolo 14, Dl n. 63/2013).
Il decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) aveva introdotto una detrazione del 110% per le spese relative agli interventi di efficienza energetica appunto (compresi quelli realizzati attraverso demolizione e ricostruzione) e antisismici sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 28) ha previsto una proroga della misura del 110%, con scadenze però differenziate in base al beneficiario.
È stata prorogata (lettera c) la possibilità di avvalersi dell’agevolazione anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).
La stessa detrazione spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, come spetta per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico.
Per i lavori effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di questi, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’opera complessiva, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Anche nel prospetto relativo alle “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”, è stato precisato in virtù delle indicazioni normative, che per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Per i lavori effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di eco bonus e sisma bonus (commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020) spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% (in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del medesimo articolo 119).
Ricordiamo che nel prospetto va, altresì, indicata la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – “Bonus facciate”).
Infatti per le spese sostenute nell’anno 2022 la detrazione dall’imposta lorda è pari al 60% dei costi documentati a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 39).
Per questo è stato anche aggiornato il prospetto dedicato del quadro RS, prevedendo un nuovo codice identificativo della misura nella colonna 2 dei righi da RS150 a RS151 (codice 12).
Stesse regole e proroghe sono state previste dalla legge di bilancio (articolo 1, commi 28 e 37) per il prospetto relativo alla “Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, con riferimento alle spese per le quali è possibile, quindi, fruire della detrazione nella misura del 110 per cento.
Infine, l’ultimo prospetto per le detrazioni in dichiarazione è di nuova introduzione per l’anno 2021. Si tratta del prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”. Anche qui è la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) che è intervenuta sull’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020.
Grazie a questo intervento, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, il legislatore ha previsto una detrazione dall’Ires lorda, fino a concorrenza del suo ammontare.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomini composti da più di otto unità immobiliari.
Nuova ACE
Veniamo al prospetto del quadro RS, in gran parte “ristrutturato”, conseguente all’introduzione della nuova disciplina “Ace innovativa” (o “Super Ace”).
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 287, della legge n. 160/2019) aveva “riabilitato” la disciplina sull’Aiuto alla crescita economica, Ace (introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 201/2011), fissando all’1,3% l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in deduzione, ai fini dell’Ires, il rendimento nozionale calcolato sull’incremento del capitale proprio.
Con il “Sostegni-bis” (articolo 19, Dl n. 73/2021) l’Ace si determina applicando l’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto.
Il contribuente anziché utilizzare il rendimento nozionale sotto forma di deduzione dall’imponibile dell’Ires, può optare per la fruizione del beneficio mediante credito d’imposta. In tal caso, l’agevolazione è determinata applicando al rendimento nozionale l’aliquota d’imposta corrispondente all’Ires.
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti d’imposta e può essere utilizzato in compensazione (modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), chiesto a rimborso oppure ceduto ad altri soggetti. Inoltre, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile e della quota di indeducibilità degli interessi passivi.
Coloro che intendono avvalersi del credito d’imposta sono tenuti a presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre 2021.
Quindi il prospetto si arricchisce dei campi da compilare nel rigo RS112A, che precede i righi RS113 e successivi, destinati al calcolo dell’Ace “ordinaria”, ovvero, per il solo anno 2021, dell’ammontare delle variazioni in aumento superiori a 5 milioni di euro. In particolare nella colonna 5A, va evidenziato l’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d’imposta. La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d’imposta, pari alla differenza (se positiva) tra il rendimento calcolato al 15% (colonna 5) e l’ammontare trasformato (colonna 5A) andrà sommata al rendimento nozionale relativo all’Ace “ordinaria”.
Il credito d’imposta “potenziale” calcolato applicando all’importo del rendimento l’aliquota Ires di cui all’articolo 77 del Tuir, va indicato in colonna 6, mentre il credito riconosciuto dall’Agenzia delle entrate va indicato in colonna 7. Negli altri campi bisognerà indicare il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione (in colonna 8, ma utilizzabile dalla prossima dichiarazione dei redditi), il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021 (in colonna 9), il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale (in colonna 10). Particolare attenzione al campo di colonna 16: qui va indicato il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.
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