MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/09/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 05/09/2022


Classificazione:

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E' importante individuare il momento di effettuazione dell'operazione perché dallo stesso possono scaturire gli obblighi di fatturazione


Il momento di effettuazione dell’operazione INTRA ai fini Iva è individuato dall'art.39 del dl. 331/93 il quale prevede che:

Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

In vigore dal 01/01/2013 - Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

 

1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

 

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