MUTUI E IMPOSTA SOSTITUTIVA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/12/2013

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2013 pag. 17


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D.L. 145 (23-12-2013) - Destinazione Italia

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Contratti di finanziamento bancario a medio/lungo termine con imposta sostitutiva applicabile solo su opzione della banca: articolo 12, comma 4, del Dl 145/2013, in vigore dal 24 dicembre.

Contratti di finanziamento che non siano assistiti da garanzie "costose" (concessi spesso alle imprese), cioè:
a) quelli chirografari (non applicandosi l'imposta sostitutiva, questi contratti saranno dunque soggetti solo a imposta di registro di 168 euro - in aumento a 200 euro dal 1° gennaio 2014 - e a imposta di bollo);
b) quelli che prevedano garanzie concesse dal debitore (queste ultime, in assenza di imposta sostitutiva, pagano infatti, oltre che l'imposta di bollo, solo l'imposta di registro di 168 euro, 200 euro dal 1° gennaio 2014);
c) quelli con pegno su azioni o su quote di Srl (detto pegno infatti - se non si applica la sostitutiva - è tassato con l'aliquota dello 0,50% sul valore nominale delle partecipazioni date in garanzia e quindi con un'imposta inferiore allo 0,25% sul
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