Nelle coop d'obbligo i revisori per i rinnovi dei collegi sindacali - nota di unioncamere
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/06/2003
Autore: Allegretti Gianni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 151 del 03/06/2003 pag. 25
Classificazione:
Secondo l'interpretazione ministeriale i collegi in scadenza dal 23.10.2002 al 31.12.2003 devono essere rinnovati solo con iscritti
al registro dei revisori contabili.
al registro dei revisori contabili.
Interpretazione ministeriale che non rispetta la letteralità delle norme.
Con un capitale da 103.291,38 Euro o se inferiore nel caso di superamento per due anni di almeno due dei seguenti limiti:
- 3.125.000 Euro di attivo patrimoniale
- 6.250.000 di ricavi
- 50 dipendenti come media degli occupati.
Scatta l'obbligo di nomina dei sindaci col requisito di revisore contabile.
Le coop che non superano detti limiti possono modificare lo statuto con assemblea ordinaria prevedendo il collegio solo al superamento dei citati limiti, oppure nominare il collegio di sindaci revisori contabili.
Con un capitale da 103.291,38 Euro o se inferiore nel caso di superamento per due anni di almeno due dei seguenti limiti:
- 3.125.000 Euro di attivo patrimoniale
- 6.250.000 di ricavi
- 50 dipendenti come media degli occupati.
Scatta l'obbligo di nomina dei sindaci col requisito di revisore contabile.
Le coop che non superano detti limiti possono modificare lo statuto con assemblea ordinaria prevedendo il collegio solo al superamento dei citati limiti, oppure nominare il collegio di sindaci revisori contabili.
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