NON IMPONIBILITÀ SUGLI ACQUISTI DI AUTO O MOTOVEICOLI DI PROVENIENZA UE USATI O DESTINATI AD ATTIVITÀ STRUMENTALI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/07/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/07/2020
Definite le modalità di controllo preventivo da parte degli uffici dell’Agenzia sulla sussistenza delle condizioni che consentono l’esclusione del versamento dell’imposta
Provvedimento del 17 luglio 2020 che definisce i termini e i requisiti che consentono la non imponibilità ai fini Iva sugli acquisti di autoveicoli o motoveicoli di provenienza comunitaria usati o destinati ad attività strumentali e sugli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati Ue, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.
L’Agenzia ha 30 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per il riscontro dei requisiti che consentono l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli e motoveicoli senza il pagamento dell’Iva tramite “F24 versamenti con elementi identificativi”, estensibili a ulteriori 30 se dovesse emergere un grave rischio di frode.
Il provvedimento si pone in linea con il recente decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019, articolo 9), che ha esteso agli acquisti effettuati da soggetti privati che non realizzano una transazione assimilabile a un acquisto intracomunitario, il controllo dell’Agenzia al fine di contrastare le frodi.
Di conseguenza, tutte le fattispecie che derogano al versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono oggetto di una preventiva verifica da parte degli uffici delle Entrate i cui termini e modalità sono definiti con il presente provvedimento.
Nel dettaglio l’iter che consente l’immatricolazione, o la voltura, senza Iva, degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
Acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria
Il soggetto passivo Iva deve presentare l’istanza alla Dp delle Entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati, allegando copia del documento di identità del cedente, se persona fisica.
L’Agenzia rilascia per ogni istanza un numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento per i trasporti.
L’Agenzia, quindi, effettua la verifica sulla base della documentazione esibita dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza e su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a sua disposizione. Tale verifica è volta ad appurare la sussistenza dei requisiti per poter applicare il regime Iva dei beni usati, in particolare:
- che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato (articolo 38, comma 4 Dl n. 331/1993)
- la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall’imposta sul valore aggiunto.
Acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria da utilizzare come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa
Anche in questo caso il soggetto passivo deve presentare istanza alla Dp territorialmente competente ed esibire la documentazione originale che dimostra l’effettiva destinazione del mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa, allegando anche i documenti sull’assolvimento degli obblighi Iva connessi all’acquisto intracomunitario del veicolo.
L’Agenzia rilascia, anche qui, il numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti.
La verifica l’effettiva destinazione del mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa sarà basata sull’analisi della documentazione esibita dal richiedente all’atto di presentazione dell’istanza e su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione.
Acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati Ue, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni
Il soggetto che non opera nell’esercizio di imprese, arti o professioni presenta, parimenti ai due precedenti casi, presenta l’istanza alla Dp competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione della domanda stessa, esibendo in originale la documentazione che attesta l’acquisto del veicolo in altro Stato Ue e che detto veicolo possa considerarsi usato (articolo 38, comma 4, Dl n. 331/1993).
All’istanza deve allegare:
- documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale (se ha pagato in contanti per importo pari o che supera i 10mila euro è necessaria la dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi dell’articolo 3, Dlgs n. 195/2008)
- pratica di censimento già trasmesso al Ced del dipartimento per i trasporti, compilato in tutti i suoi campi, come previsto dall’articolo 2 del decreto 26 marzo 2018 (Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria)
- copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica non soggetto passivo Iva.
Anche in questo caso l’Agenzia rilascia il numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.
La verifica dell’Agenzia è volta ad appurare:
- l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non soggetto passivo d’imposta, in altro Stato membro dell’Unione europea
- che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato.
Il via libera dell’Agenzia
In tutte e tre le ipotesi esaminate, in caso di esito positivo, la Dp comunica gli elementi identificativi dell’autoveicolo o del motoveicolo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’Iva.
I termini della verifica
L’Agenzia delle entrate, come già accennato, ha 30 giorni di tempo, da quando riceve l’istanza, per poter fare i controlli del caso e stabilire la legittima fruizione del beneficio. Solo nell’ipotesi che sorgano gravi pericoli di frode e siano necessarie ricerche più approfondite il termine sarà esteso a ulteriori 30 giorni.
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