NUOVA IMU CONFERMATI I VECCHI CODICI TRIBUTO MA UNO E' NUOVO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/05/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/05/2020
Confermati i vecchi ma Istituito il codice tributo per il versamento IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
In conseguenza dell’abolizione dell’imposta comunale unica (Iuc), con la legge di bilancio 2020 e la riunificazione della TASI all'IMU, nonchè conferma della tassa sui rifiuti Tari, con la risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia conferma i codici per versare l'IMU con i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
Detto questo, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti, non estrae nuovi codici, ma “accredita” i vecchi, quelli istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.
Nello specifico:
“3912” denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”
“3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”
“3914” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
“3916” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”
“3918” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
“3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”
“3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”
“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Per esigenze di monitoraggio, con lo stesso documento di prassi, poi, istituisce un nuovo codice tributo per il pagamento, sempre tramite F24, dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019):
“3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Nel modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento, barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto, barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”), nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
Anche per i versamenti dell’Imu da effettuare tramite il modello F24Ep sono confermati gli stessi codici di una volta. Vale a dire:
“350E” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”
“351E” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”
“353E” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”
“355E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”
“357E” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”
“358E” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”
“359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Anche in questa ipotesi, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24Ep, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri): nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione), nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento), nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999, nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Infine, la risoluzione precisa che per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24Ep:, versamenti dell’Imu sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012, 53/2012 e 33/2013, quelli della Tasi utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 46/E e 47/E del 2014.
Indietro