OBBLIGO DI INVIO DEI DATI PER LA PRECOMPILATA NON ESONERA DALLA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/01/2019
Nessun esonero per chi è tenuto a inviare i dati per la compilazione del 730 per un canale diverso dal sistema TS Tessera Sanitaria.
Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l’obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 non si è tenuti a fornire nuovamente all’Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest’ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?
L'Agenzia risponde che le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.
Domanda 5.1. CNDCEC/AE del 15.1.2019 che in effetti non risponde al quesito incentrato sull'eventuale esonero di l'invio dei dati delle spese funebri e non sull'esonero dalla emissione della FE. Risposta che tuttavia si interpreta con l'obbligatorietà del doppio invio.
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