OIC Interventi edilizi rilevazione contabile dei bonus fiscali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/03/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/03/2021


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Modalità di contabilizzazione del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, scritture relative al diritto alla detrazione, sconto in fattura, cessione e ricezione del credito


In risposta a una richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di contabilizzazione del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, l’Organismo italiano di contabilità lo scorso 25 gennaio ha pubblicato la bozza di comunicazione in cui fornisce precise indicazioni sulla contabilizzazione dei bonus fiscali per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Oggetto della trattazione sono i crediti d’imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui il Superbonus 110%, per i quali il decreto “Rilancio” (articolo 121 del Dl n. 34/2020) ha introdotto la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, per lo sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La contabilizzazione del credito in capo a chi effettua i lavori

L’impresa committente, per effetto della realizzazione degli interventi, riceve un diritto a compensare il bonus fiscale con i propri debiti tributari.

L’Oic assimila tale diritto a un contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, per la realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.
Il contributo va contabilizzato dalla committente nell’attivo del bilancio, come credito tributario, nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte. In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo direttamente a riduzione dell’immobilizzazione materiale, oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico secondo il metodo indiretto.

Se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario può essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l’attualizzazione dell’importo nominale. Ciò vale anche nelle ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito.
L’Oic chiarisce inoltre, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e non applicano il criterio del costo ammortizzato, che l’importo del credito d’imposta eccedente il costo dell’intervento edilizio (il 10% in esubero) deve essere iscritto nei risconti passivi e imputato a conto economico nei proventi finanziari nel periodo in cui l’impresa utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario Ires) o quando cede il credito.

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