OK ALL'AUTOVISTO DI CONFORNITA' 110%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/01/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/01/2021
Soggetto abilitato chiede se può rilanciare il visto sulla pratica del superbonus 110% per se stesso
Quesito e risposta n. 61
In questo caso, il contribuente che intende beneficiare della maxi-agevolazione esercitando l’opzione per la cessione del credito, è un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997.
L’istante chiede se gli è consentito apporre il “visto” per la cessione del proprio credito.
Il ragionamento dell’Agenzia, questa volta, si sofferma su un documento di prassi datato: la risoluzione n. 82/2014. A quel tempo, l’amministrazione ha precisato che i professionisti abilitati (comma 3, articolo 3, Dpr n. 322/1998), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
In coerenza alla consolidata prassi in materia di visto di conformità, in relazione agli adempimenti previsti, al comma 11 dell’articolo 119 del “Rilancio”, per fruire del Superbonus, l’amministrazione ritiene che il professionista istante possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.
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