Omesso reverse charge sanzioni ridotte anche per il passato
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/11/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/11/2015 pag. 17
Classificazione:
La nuova sanzione in misura fissa da 500 a 20mila euro per omessa applicazione del reverse charge, introdotta dal Dlgs 158/2015, si applicherà anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016
La “vecchia” sanzione dal 100 al 200 % troverà quindi applicazione solo se il provvedimento è divenuto definitivo. Pertanto, i contribuenti, che hanno ricevuto o riceveranno avvisi di accertamento entro il prossimo 31 dicembre con l’irrogazione della sanzione dal 100 al 200%, dovranno impugnare gli atti per evitare che questi diventino definitivi e far valere in giudizio il principio del favor rei.
Nel caso in cui la sanzione sia stata irrogata ma il provvedimento non è ancora definitivo, il contribuente potrà chiedere la restituzione dell’eccedenza della sanzione già pagata, in pendenza di giudizio, rispetto alla nuova sanzione fissa.
Nel caso in cui la sanzione sia stata irrogata ma il provvedimento non è ancora definitivo, il contribuente potrà chiedere la restituzione dell’eccedenza della sanzione già pagata, in pendenza di giudizio, rispetto alla nuova sanzione fissa.
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