Omesso «reverse» non sanzionabile
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/08/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/08/2015
Classificazione:
Inapplicabile la pena pecuniaria su base proporzionale se non emerge un maggior debito Iva inadempiuto In assenza di danno erariale la mancata inversione contabile è violazione formale
L'omessa autofatturazione, non generando una maggiore imposta dovuta, costituisce una mera violazione formale che non può essere soggetta alle sanzioni proporzionali previste dal Dlgs 471/97 per assenza di danno erariale.
È questo il principio di diritto affermato dalla Ctr Lombardia con la sentenza 2084/12/2015 (presidente Paganini, relatore Noschese) che conferma la una recente interpretazione fornita dalla Cassazione (sentenza 7576 del 15 aprile 2015) e l’orientamento ribadito più volte dalla Corte di giustizia Ue in tema di sanzioni Iva e principio di proporzionalità (a partire dalla sentenza dell'8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, «Ecotrade»).
È questo il principio di diritto affermato dalla Ctr Lombardia con la sentenza 2084/12/2015 (presidente Paganini, relatore Noschese) che conferma la una recente interpretazione fornita dalla Cassazione (sentenza 7576 del 15 aprile 2015) e l’orientamento ribadito più volte dalla Corte di giustizia Ue in tema di sanzioni Iva e principio di proporzionalità (a partire dalla sentenza dell'8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, «Ecotrade»).
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