OPERAZIONI A PREMIO -3- LE IMPOSTE DIRETTE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/07/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/07/2023
Gli accantonamenti e le ritenute
Circa le imposte dirette, il c. 3 dell’articolo 107 del Tuir regolamenta gli accantonamenti per far fronte ai costi relativi alle operazioni e concorsi a premio.
La norma, stabilisce che “gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso”.
Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio sono deducibili alle seguenti condizioni:
- che gli stessi siano distinti per esercizio di formazione (a tal fine sarà necessario contabilizzare gli accantonamenti in modo che sia individuabile l’anno di formazione)
- le spese effettivamente sostenute per i premi corrisposti devono essere imputate ai corrispondenti accantonamenti effettuati nei singoli anni.
Anche se i presupposti per la deducibilità sono uguali è, tuttavia, diverso il limite a seconda che si tratti di:
- operazioni a premio (30% del valore degli impegni assunti nell’esercizio)
- concorsi a premio (70% del valore degli impegni assunti nell’esercizio).
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