Operazioni triangolari con P. IVA in altro stato

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/04/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/04/2018


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Ok a società tedesca identificata anche in Austria che utilizzava il numero identificativo austriaco per acquistare merci da fornitori tedeschi e rivenderli a un cliente Ceco


Sulle fatture emesse, i fornitori tedeschi indicavano il numero di identificazione Iva austriaco della società acquirente. A sua volta quest’ultima emetteva, nei confronti del proprio cliente ceco, fatture recanti il proprio numero identificativo Iva austriaco e il numero identificativo ceco dell’acquirente. Nelle fatture si precisava che le operazioni costituivano “operazioni triangolari intracomunitarie” e che, pertanto, il soggetto passivo era l’acquirente finale.

L’ufficio finanziario riteneva, inoltre, che gli acquisti intracomunitari dovessero essere considerati effettuati in Austria e non nella Repubblica ceca, perché la società accertata aveva utilizzato un numero di identificazione Iva austriaco.

Il giudizio della Corte
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha dichiarato i seguenti principi di diritto:
“1. L’articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata è soddisfatta nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.
2. Gli articoli 42 e 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, in combinato disposto con l’articolo 263 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, dell’articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, per il solo motivo che, nell’ambito di un acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, la presentazione dell’elenco riepilogativo, di cui all’articolo 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, non sia stata tempestivamente effettuata dal soggetto passivo identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro medesimo”.

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