Ottici trasmissione al Sistema tessera sanitaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/12/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2022
Per coloro che adottano il codice Ateco 47.78.20 la trasmissione dei pagamenti effettuati nel 2022 deve essere completata entro gennaio 2022
La trasmissione al Sistema tessera sanitaria, da parte degli ottici, dei dati relativi alle spese detraibili effettuate nel 2022, finalizzata all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, va effettuata entro il 31 gennaio 2023.
Lo prevede il decreto 28 novembre 2022, in Gazzetta ufficiale di venerdì 9 dicembre, serie generale n. 287/2022.
Le modifiche alle norme sull’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche presso gli esercenti di commercio di materiale per ottica e fotografia, seguono la ridefinizione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, attinente ai dispositivi medici, che ha stabilito un nuovo inquadramento giuridico e nuovi requisiti per la fabbricazione dei dispositivi “su misura” modificando, tra l’altro, anche i connessi obblighi di registrazione.
Preso atto della ridefinizione del regolamento, il Mef con il decreto dello scorso 28 novembre ha apportato le necessarie modifiche alla normativa nazionale sull’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, che consente l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Come specificato nel testo del provvedimento pubblicato venerdì, quindi, i soggetti registrati in Anagrafe tributaria che utilizzano il codice Ateco 47.78.20, come primario o secondario, definito “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, devono inviare al Sts entro il 31 gennaio 2023 i dati relativi alle spese sanitarie sostenute presso di loro dalle persone fisiche nel corso del 2022. Le nuove regole valgono per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Per gli anni successivi, andata a regime l’integrazione della norma, la trasmissione dei dati dovrà rispettare la scadenza indicata dell’articolo 7 del decreto Mef del 19 ottobre 2020, che al momento individua come ultima data utile “la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023”.
ndr: Vista la pubblicazione al 9 dicembre ci si chiede come la scadenza sia conciliabile con la norma che prevede un termine di almeno 60 gg. per l'introduzione di nuovi obblighi.
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