PANE E ALIQUOTA IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/08/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/08/2021
Panetteria “ordinaria” al 4% e panetteria “fine” al 10 per cento.
Risposta n. 546 del 16 agosto 2021
Una società che chiede il chiarimento su alcuni prodotti che secondo l’istante possono essere classificati come panetteria “ordinaria” e che invece, sentito il parere delle Dogane, appartengono (almeno in alcuni casi) alla panetteria “fine”.
La differenza, ai fini fiscali, è sostanziale, perché nel primo caso può essere applicata l’aliquota ridottissima del 4%, nel secondo del 10 per cento.
La legge di bilancio 2019 ha ampliato l'elenco degli ingredienti ammessi per la "prodotti della panetteria ordinaria", facendo spazio anche a destrosio e saccarosio, ai i grassi e agli oli alimentari industriali ammessi, ai i cereali interi o in granella e ai semi, i semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune (numero 15) della Tabella A, parte II, decreto Iva).
Sono considerati della panetteria “fine” i prodotti indicati al numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Il dubbio riguarda, in particolare, alcuni impasti che contengono fiocchi di patate o “acerola in polvere" (polvere di ciliegia).
In entrambi le quantità aggiunte sono minime e gli ingredienti, secondo l’istante, di uso comune e, quindi, non tali da determinare il passaggio da “panetteria ordinaria” a “panetteria fine”.
L’Agenzia delle entrate dopo aver ripercorso gli step principale della normativa e della prassi in materia, precisa che per la disciplina Iva il punto fermo resta la legge n. 580/1967 (“Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”) e non il Dpr n. 502/1998 che l’ha modificata e ha regolamentato il settore della panificazione.
Ciò comporta il via libera all’applicazione dell’aliquota Iva ridottissima anche a favore di alcuni prodotti che per gli ingredienti utilizzati apparterrebbero alla panetteria “fine” e, quindi, con cessioni ad aliquota del 10% (titolo III, legge n. 580/1967, formulazione ante Dpr n. 502/1998).
L’ultima parola, per la classificazione merceologica, spetta comunque all’Agenzia delle dogane.
L’Adm chiamata in causa conclude che tutti i prodotti hanno le caratteristiche descritti alla voce 1905 del tariffario (prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao).
La "pagnotta di segale e solo lievito madre" deve essere classificata alla sottovoce NC 1905 9030, per i quali è prevista l’aliquota del 4 per cento.
Tutti gli altri prodotti hanno caratteristiche di panetteria “fine” e rientrano nella sottovoce NC 1905 9080. Di conseguenza, occorre individuare quali di quest’ultimi rientrino nell’agevolazione grazie alla finestra lasciata aperta in base alla disposizione originaria prevista dalla legge n. 580/1967 e all’ampliamento degli ingredienti ammessi a opera della legge di bilancio 2019.
A differenza di quanto sostenuto dall’istante, gli ingredienti come i fiocchi di patate o altri non previsti dalla norma, anche in aggiunta a quelli agevolabili, non consentono l’applicazione dell’Iva al 4 per cento. La situazione, inoltre, precisa l’amministrazione, non è assimilabile a quella trattata, con esito positivo per il contribuente, nella risposta n. 151/2021 anche se si trattava di un quesito con oggetto l’aggiunta di fiocchi di patate.
In conclusione, ai prodotti oggetto dell’interpello classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti altri ingredienti oltre a quelli ammessi dalla normativa, deve essere applicata l'aliquota Iva del 10%, secondo le previsioni del n. 68) della Tabella A, parte III del decreto Iva. I prodotti contenenti solo gli ingredienti ammessi,e la pagnotta classificata nella voce doganale 1905 9030, pagheranno invece l’Iva al 4 per cento.
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