PARTECIPATE PUBBLICHE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 07/03/2019

Documento FNC e CNDCEC per organi societari e rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche controllanti per controllare la salute della società (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Considerato che il legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori del rischio di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l’obbligo di reazione stabilito ex art. 14, co. 2 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato una serie di raccomandazioni per la predisposizione di tali documenti e per la selezione degli strumenti che possono consentire di monitorare il rischio di crisi aziendale”.
La norma
Art. 6.D.Lgs. 175/2016 Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
Indietro
Ultime recensioni
- Cessione del diritto di superficie su terreni agricoli registro al 9%
- Divisione della comunione ereditaria zero conguagli in caso di collazione
- PEC AMMINISTRATORI LA CCIAA DI VR E' MENO RIGIDA
- Contatto d'affitto con residente estero privo di codice fiscale
- IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DOPO LA LEGGE 203/2024: LA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL MINISTERO