Passaggi senza vincoli triennali tra semplificato e forfettario
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/01/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/01/2019
Chi per il 2019 sceglie di restare semplificato può cambiare dal 2020
Chi nel 2017 e 2018, aveva i requisiti allora previsti per accedere al regime forfettario, ma ha esercitato l’opzione per il regime ordinario o semplificato.
Nonostante il vincolo triennale nel regime prescelto, si è dell’avviso che le novità della legge 145/2018 al regime forfettario siano tali da rappresentare il «caso di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative» che, giusto l'art. 1 del Dpr 442/1997 sulle opzioni, legittima la variazione di qualunque opzione e revoca.
Il vincolo triennale non è tuttavia applicabile a chi ha scelto il regime semplificato. Sia l'art 1, c. 70, legge 190/2014 che circolare 10/2016, paragrafo 3.1 fanno riferimento a un vincolo triennale in presenza di opzione per il «regime ordinario» ovvero «per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari».
Inizialmente l'interpretazione faceva riferimento sia al regime ordinario sia a quello semplificato, questa interpretazione è divenuta minoritaria con la ris. 64/20118.
Si auspica che la nuova interpretazione sia confermata a Telefisco 2019.
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