PERMESSI PER RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO: LE ULTIME PRECISAZIONI MINISTERIALI
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 09/06/2011
Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 24 del 10/06/2011 pag. 23
Classificazione:
Il Ministero del lavoro si è nuovamente pronunciato sulla disciplina del mancato godimento/pagamento dei permessi retribuiti.
Con la nota del 3 giugno 2011 il Ministero del lavoro ha precisato che il termine per la fruizione dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro (o per la corresponsione della relativa indennità sostitutiva)può essere stabilito, oltre che da un contratto collettivo nazionale o aziendale di lavoro, anche da accordi individuali stipulati tra datore di lavoro e lavoratori.
Di conseguenza, l'obbligazione contributiva dovrà essere adempiuta entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine.
Di conseguenza, l'obbligazione contributiva dovrà essere adempiuta entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine.
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