Polizze vita, stretta della Cassazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/05/2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/05/2018
Le polizze vite sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”, altrimenti sono contratti di investimento ordinari. Cassazione sentenza 10333/2018,
La Cassazione torna sull’annosa questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento attualizzando i principi di diritto già espressi in precedenza; ma fa anche un’importante precisazione sui contratti sottoscritti attraverso società fiduciarie. Secondo la Suprema corte se viene a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.
La riqualificazione giuridica di una polizza assicurativa in un prodotto finanziario può comportare diversi effetti anche in ambito fiscale, successorio e di protezione patrimoniale.
Con la riqualificazione imponibilità annuale e rientro delle somme nell’attivo della successione
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