PORTA BLINDATA E DETRAZIONI EDILIZIE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/11/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/11/2023


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Rientra tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi


Il montaggio di porte blindate o rinforzate rientra, infatti, tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f, del Tuir), per i quali il proprietario o il detentore dell’immobile sul quale è effettuato l’intervento può richiedere la detrazione delle spese in 10 rate annuali di pari importo.
Si ricorda che per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente come, per esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti. Un elenco esemplificativo di questa tipologia di interventi è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/2001).

Necessario il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge per richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (tra i quali, ad esempio, l’obbligo di pagamento con l’apposito bonifico dedicato) e si possieda la relativa documentazione.

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