“Prezzo valore” per immobile all’asta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/10/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2023
Se il prezzo di aggiudicazione è superiore al valore catastale, è possibile chiedere di calcolare le imposte di registro sul valore catastale (c.d. prezzo valore)
A condizione che sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione del sistema, è applicabile la regola del “prezzo valore” (previsto dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005).
Il sistema del prezzo valore prevede che la base imponibile, per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal “valore catastale” dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014 tale possibilità risulta estesa anche alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
La richiesta dell’acquirente di voler usufruire del sistema del prezzo valore e le previste dichiarazioni devono essere formulate, in ogni caso, prima della registrazione del provvedimento giudiziale (risoluzione n. 38/2021).
Ad esempio è applicabile, all’acquisto di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
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