Prima casa deroga al trasferimento solo se interviene la forza maggiore

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/09/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/09/2023


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L’acquirente conserva l’agevolazione solo se il mancato trasferimento deriva da eventi imprevedibili e non dipendenti dalla sua volontà


Per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (cfr., ex multis, Cass. n. 34865 del 2021). Nel qual caso, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, decorre non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto (cfr., ex multis, Cass. n. 2896 del 2017).

Ordinanza n. 24488 del 10 agosto 2023 (udienza 4 luglio 2023) della Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino L.
Fruizione del beneficio cd. prima casa in caso di acquisto di immobile in altro Comune – Ai fini del godimento dell’agevolazione il compratore deve trasferirvi la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto – Mancato trasferimento nei termini di legge – Il contribuente non decade dall’agevolazione solo a seguito del verificarsi di un evento dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto

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