Processo tributario, termini sospesi dal 1° al 31 agosto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/07/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2016


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L 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, vale anche per il processo tributario.

L’articolo 1 della legge 742/1969, come modificato dall’articolo 16 comma 1 Dl 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. La sospensione ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie. È necessario un distinguo, poiché la norma in alcune ipotesi fa riferimento ad un calcolo a giorni, per altre, a mesi. Per gli atti soggetti a reclamo/mediazione (perché di valore non superiore a 20mila euro) va considerata la sospensione. Ne consegue così che dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma,
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