PROFESSIONISTA CON COVID ADEMPIMENTI SOSPESI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/06/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/06/2021


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Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti posti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in presenza di impedimento dovuto al Covid-19.


La mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il nuovo articolo 22-bis, introdotto in fase di convesione del DL. Sostegni 1 prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti posti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in presenza di impedimento dovuto al Covid-19.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze o il mancato pagamento di somme entro i termini previsti, qualora sia dovuto a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19, non comporta decadenza dei termini, non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti nei rapporti tra professionista e cliente. La sospensione opera a condizione che sia stato disposto un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento.

Per individuare quali possono essere i casi di inadempimento per “motivi connessi all’infezione da Covid”, può essere utile fare riferimento alle indicazioni fornite sull’argomento dal ministero della Salute. Ad esempio, con la circolare del 12 ottobre 2020, lo stesso ministero stabilisce che: “L’isolamento dei casi da documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.”.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite con la citata circolare in relazione ai casi di isolamento domiciliare, le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Diversamente, le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

La sospensione dei termini di cui sopra, opera dall’inizio dell’impedimento dovuto per motivi connessi al Covid, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. La fine dell’impedimento, pertanto, è individuata con la data di dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, momento a partire dal quale dovranno essere computati ulteriori 30 giorni.
Il certificato medico attestante la decorrenza del periodo di ricovero ospedaliero, isolamento o quarantena, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Alla scadenza del periodo di sospensione, il professionista gode di ulteriori 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti richiesti. La legge prevede la facoltà di allegare, contestualmente all’adempimento, anche i certificati attestanti la decorrenza della sospensione.

Infine, quantifica in 9,1 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l’onere derivante dall’applicazione di queste disposizioni e prevede che vengano coperti, per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge di stabilità 2015).

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