PROFESSIONISTA E CONTRIBUTO IN C/TO IMPIANTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/11/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/11/2025
					
			          Le erogazioni pubbliche ricevute dal professionista per l’acquisto di attrezzature non sono tassate per cassa come i compensi, ma seguono l’imputazione delle quote di ammortamento del bene agevolato
Risposta n. 277 del 3 novembre 2025
Il professionista che acquista beni strumentali e successivamente riceve i contributi dalla Regione deve, in deroga al principio di cassa, distribuire il beneficio negli anni, calcolando le quote di ammortamento secondo il costo effettivamente sostenuto, se l'erogazione arriva ad ammortamento già iniziato diventa sopravvenienza attiva le maggiori quote di ammortamento dedotte negli anni precedenti.
Il quesito
Nel corso del 2025 un professionista ha ricevuto, da parte della Regione, contributi pubblici “in conto impianti” per sovvenzionare l’acquisto di attrezzature strumentali alla propria attività. Tali attrezzature erano state acquistate qualche anno prima, precisamente nel 2022, e da tale anno il professionista aveva iniziato a dedurre dal reddito le relative quote di ammortamento calcolate sul costo storico.
Ricordiamo, in generale, che i contributi “in conto impianti” sono diretti ad acquistare beni strumentali all’attività e si differenziano da quelli in “conto capitale” che accrescono il patrimonio senza una finalità specificamente individuata, e da quelli in “conto esercizio” che sono destinati a coprire i costi di gestione o ad integrare i ricavi/compensi.
Il professionista ha chiesto all’Agenzia delle entrate chiarimenti circa il trattamento fiscale del contributo ricevuto, alla luce del nuovo articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi che disciplina il reddito di lavoro autonomo.
La riforma fiscale, infatti, nel 2024 ha introdotto il cosiddetto “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. La nuova formulazione dell’articolo 54 Tuir prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti” in relazione all’attività artistica o professionale e “l’ammontare delle spese sostenute”.
Con l’interpello in commento, l’Agenzia doveva chiarire se i contributi debbano essere trattati come compensi, con intera tassazione nell'anno di incasso (nel 2025 nel caso particolare), oppure se debbano seguire particolari norme di imputazione temporale in accordo con le regole per gli ammortamenti dei beni.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, i compensi percepiti e le spese sostenute dal professionista rilevano secondo il principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste, tra le quali rientra l’ammortamento dei beni strumentali.
Inoltre, il principio di onnicomprensività ha dato rilevanza a componenti reddituali che rappresentano sopravvenienze attive e passive in senso proprio e che riguardano rettifiche di componenti positivi e negativi di esercizi precedenti.
A questi concetti deve affiancarsi anche quello di “costo effettivamente sostenuto” di un bene strumentale (risoluzione n. 163E/2001) che impone al contribuente di attribuire al bene il valore al netto del contributo ricevuto per il suo acquisto.
Se i contributi in conto impianti fossero stati percepiti dal professionista nel medesimo periodo di imposta in cui era stato acquistato il bene strumentale, il costo di acquisto di tale bene, da assumere quale base di calcolo per le quote di ammortamento deducibili, avrebbe dovuto essere determinato già al netto dei contributi.
Nel caso esaminato, invece, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025, cioè tre anni dopo l’acquisto, al fine di ricondurre a corretta tassazione l’agevolazione, il professionista dovrà indicare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi.
Dal periodo d'imposta 2025 in poi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzatture al netto dei contributi in conto impianti percepiti.
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