PROROGA SCADENZE AVVISI BONARI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/05/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 28/05/2020
L'art. 144 del DL. Rilancio dispone la proroga anche per il passato delle scadenze relative agli avvisi bonari
Art. 144 Avvisi bonari - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Con questo articolo si dispone la proroga delle scadenze relative agli avvisi bonari, tecnicamente individuati come comunicazione degli esiti dei controlli artt. 36-bis e 36-ter del DPR. N. 600/73 nonché art. 54-bis del DPR. N. 633/72 e come esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
In pratica i versamenti degli avvisi bonari scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati senza sanzioni o interessi, entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili decorrenti sempre dal 16 settembre.
Di seguito la disposizione di legge.
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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