PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ' GOING CONCERN DEROGA 2019-2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/05/2020


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Deroga ai vincoli di di permanenza del requisito della continuità


L’art. 2423-bis del cc. come modificato dal D.Lgs. 139/2015 prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati una serie di principi, trai i quali il punto 1) prevede che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività cd. Principio del going concern.

Il principio contabile OIC 11, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità, di azienda in funzionamento.

L’articolo 7 del DL. 23/2020 prevede la sospensione del citato primo principio di redazione del bilancio quello sulla prospettiva della continuità aziendale.

L’art. 7 introduce due ipotesi di sospensione del criterio della continuità:

  • il primo riferito ai bilanci in corso nel 2020;
  • il secondo riferito alle imprese in continuità nell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, quindi nella generalità dei casi l’esercizio 2019.

La disapplicazione non può quindi essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, erano in situazione di mancanza del requisito della continuità.

L’articolo 7 prevede l’indicazione in nota integrativa del criterio di valutazione anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. E’ richiesto quindi uno stretto collegamento tra il bilancio 2019 e il bilancio 2020 in quanto deve sussistere la stessa, alla data del 23 febbraio 2020.

In Nota integrativa si dovrà pertanto fornire una illustrazione a dimostrazione dell’esistenza del presupposto della continuità.

Per dimostrare la continuità si potrebbero richiamare la consistenza del Patrimonio netto rispetto alle immobilizzazioni o la copertura delle immobilizzazioni con debiti a lungo termine. Ancora la non dipendenza da debiti a breve termine e gli altri indici finanziari, la valutazione delle rimanenze con criteri estremamente prudenziali, la presenza di beni riscattati da un leasing e valutati al prezzo di riscatto.

Si segnala il Documento interpretativo OIC n. 6 al momento ancora in versione in consultazione.

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