Prove di coordinamento per utili privilegiati e branch exemption

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/04/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/04/2018


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Dividendi black list e ripercussioni sulla disciplina branch exemption


E' stato chiarito (comma 1007 legge bilancio 2018) che per classificare il dividendo come «privilegiato» (“black”) si deve aver riguardo esclusivamente allo status della partecipata estera nel periodo di formazione dell’utile e non in quello di percezione da parte del socio italiano; dall’altro, è stato introdotto (comma 1009) un regime di esclusione dalla formazione della base imponibile dei soci Ires italiani del 50% dei dividendi provenienti da società estere (extra Ue e See) che godono di un regime privilegiato, ma in relazione alle quali sia dimostrato, anche tramite interpello, che esse svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale.

Se gli utili della branch esente “black” non sono stati assoggettati ad imposizione in Italia al momento della loro maturazione per effetto della prima esimente, la casa madre dovrebbe ora poter beneficiare, al momento della distribuzione ai propri soci, della nuova regola di esclusione del 50% di tali utili dalla base imponibile Ires (ed eventualmente del corrispondente ridotto credito di imposta indiretto).

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